Statuto dell’Associazione LetteLariaMente APS

Modificato in occasione dell’assemblea del 1 Giugno 2019

Art.1  DENOMINAZIONE
È costituita, l’associazione denominata: “_Lettelariamente APS” Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e art. 36 e seguenti del CC. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

Art.2   SEDE
L’Associazione ha sede legale a Lierna (Lecco) 23827 in Via  Roma 180, non ha scopo di lucro e la sua durata è Illimitata. Gli eventuali utilinon possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 3  FINALITA’

L’associazione ha carattere volontario ed é apartitica, apolitica, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Scopi dell’Associazione sono:
– la promozione culturale con particolare riferimento alla promozione della lettura, della scrittura, della musica, del cinema e delle arti visive.
– lo studio e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e delle tradizioni del territorio

la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente del Lario e dei territori limitrofi

  • la realizzazione di tutte le iniziative inerenti i sopraddetti scopi anche a favore dei minori e dei portatori di handicap.
    Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
    Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 Attività

4.1 L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

4.2 In particolare l’associazione si propone di:

– promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza  attraverso  strumenti che possano coinvolgere la maggior parte dei cittadini.

– promuovere la scrittura anche proponendo concorsi  rivolti a studenti della provincia

– promuovere la conoscenza della poesia attraverso iniziative innovative

– promuovere l’uso delle nuove espressioni tecnologiche e visive anche con la produzione di video.

– promuovere incontri con scrittrici/ ori per rendere più facile l’approccio con la letteratura

– proporre giornate con  editori e  illustratori di libri

– organizzare seminari per insegnanti

– realizzare mostre che approfondiscano gli argomenti di volta in volta proposti

– fare crescere la cultura del volontariato come partecipazione attiva .

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.3  L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5  RACCOLTA FONDI

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6  AMMISSIONE

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7  I SOCI

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. ( vedi anche art.23 – co. 3,4)
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.( art. 32 )

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore ( art. 35 co. 1)

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione


Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8  DIRITTI E DOVERI  DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente   dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso a: documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Il socio è considerato tale solo se in regola con il versamento annuale della quota associativa. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

  1. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  2. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
  3. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
  4. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato  deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
  5. L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 10  ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 11  ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

l’Assemblea dei soci;

il consiglio direttivo;

il presidente;

l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;( se l’associazione supera i 220.000 euro per due anni consecutivi)

Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di  tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12  ASSEMBLEA

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5.Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6.Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 13 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

deliberare in merito alla responsabilità dei componenti delconsiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

fissare l’ammontare del contributo associativo

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

deliberare sulle modificazioni dello statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 14  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione**, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 15 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E MODALITA’ DI VOTO

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti

In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscriver unitamente al Presidente.

. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 16  CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente*, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  • deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  • amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  • predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro 30 giugno quattro/sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
  • proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
  • gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  • deliberare in merito all’esclusione di soci;
  • proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
  • nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
  • delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  • assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre  esercizi e può essere rieletto.

Art. 19  IL/LA   PRESIDENTE

ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti eda Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 – IL/LA SEGRETARIO/A E TESORIERE

Il/LA  segretario/a verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Il/la Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha libera firma e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La carica è cumulabile a quella di Segretario.

Art. 21 ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno ( art. 30)

Art. 22 COLLEGIO DEI GARANTI

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 23 LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  5. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 24 RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

quote sociali

contributi pubblici;

contributi privati;

donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

rendite patrimoniali;

rimborsi derivanti da convenzioni;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;

corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

altre entrate espressamente previste dalla legge;

eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25  SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26  ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile/giugno

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 27 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 28 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI

. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico

Statuto dell’Associazione LetteLariaMente

 

Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto del codice civile, della L. 383/2000 e della LR 28/96 l’Associazione LetteLariaMente

Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede legale a Lierna (Lecco) 23827 in Via Roma 180, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti nemmeno indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se effettuata nello stesso Comune.

Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha carattere volontario ed è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
Scopi dell’Associazione sono:
– la promozione culturale con particolare riferimento alla promozione della lettura, della scrittura, della musica, del cinema e delle arti visive.
– lo studio e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e delle tradizioni del territorio
– la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente del Lario e dei territori limitrofi
– la realizzazione di tutte le iniziative inerenti i sopraddetti scopi anche a favore dei minori e dei portatori di handicap.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso a: documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Il socio è considerato tale solo se in regola con il versamento annuale della quota associativa. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6, per mancato versamento della quota annuale o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
” l’Assemblea dei soci;
” il Consiglio Direttivo;
” il collegio dei revisore dei conti (qualora se ne ravvisi l’opportunità).
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
– avviso scritto da inviare via mail o con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
– avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
– avviso tramite e-mail
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
– quando il Direttivo lo ritenga necessario;
– quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio può rappresentare al massimo due soci mediante delega scritta e firmata dal delegante.

L’Assemblea ordinaria
” nomina il Presidente onorario
” elegge il Consiglio Direttivo;
” propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
” approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
” fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
” ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
” approva il programma annuale dell’Associazione;
” elegge il collegio dei revisori dei conti qualora ne ravvisi la necessità.
” Determina e approva il regolamento
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a un massimo di due deleghe in sostituzione di soci non amministratori. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’Assemblea straordinaria
– approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
– scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da cinque a nove membri, che resta in carica per tre esercizi consecutivi, i cui componenti possono essere rieletti.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:
1. elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
4. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
5. conferisce procure generali e speciali
6. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
7. propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali
8. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di i nuovi soci;
9. ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal presidente
10. esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto;
11. costituisce un Comitato Scientifico e di studio con funzioni consultive.

Il Comitato Scientifico può essere invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni di Consiglio, elabora proposte e ne verifica la qualità. Esprime un rappresentante che parteciperà al Consiglio Direttivo con diritto di voto sulle questioni di competenza del Comitato stesso e su mandato dei componenti il Comitato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 10 bis IL PRESIDENTE, IL PRESIDENTE ONORARIO, IL VICE PRESIDENTE, IL TESORIERE E IL SEGRETARIO
Il Presidente:
” ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
” presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
” rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
” convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
” dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere;
” nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario è nominato, ove ritenuto opportuno e su proposta del Presidente, dall’Assemblea ordinaria per meriti unanimemente riconosciuti. Ha la funzione di contribuire alle linee guida e ai progetti dell’Associazione e ne promuove le finalità. E’ sempre invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza temporanea.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha libera firma e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La carica è cumulabile a quella di Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Aassemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. La carica è cumulabile a quella di Tesoriere.

Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. E’ costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. L’incarico del revisore è incompatibile con quello di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per il Consiglio.
I Revisori curano la tenuta del libro delle Adunanze dell’Organo, partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
* dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea;
* da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
* da iniziative promozionali;
* da raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 13 bis AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, in ogni caso denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo imposizione di legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione di future attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della l.n.662/91 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.